Diritto all’Oblio Oncologico

Diritto all’Oblio Oncologico: Informativa e Tutela del Cliente

In conformità alla Legge 7 dicembre 2023 n. 193 (Art. 2), Tutela Legale S.p.A. garantisce il diritto delle persone guarite da patologie oncologiche di non fornire informazioni, né subire indagini sanitarie, riguardo alla loro pregressa condizione clinica in sede di stipulazione o rinnovo di contratti assicurativi.

In cosa consiste il diritto?

Il contraente ha il diritto di non dichiarare la pregressa patologia qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da:

  • Più di 10 anni alla data della richiesta;
  • Più di 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per specifiche patologie, i termini sopra indicati possono essere ridotti secondo quanto previsto dall’Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024.

Si riporta di seguito la tabella di cui all’Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024.

Tipo di Tumore Specificazioni Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto Stadio I (qualsiasi età) 1 anno
Colon-retto Stadio II-III (>21 anni) 7 anni
Melanoma >21 anni 6 anni
Mammella Stadio I-II (qualsiasi età) 1 anno
Utero (collo) >21 anni 6 anni
Utero (corpo) Qualsiasi età 5 anni
Testicolo Qualsiasi età 1 anno
Tiroide Donne <55 anni / Uomini <45 anni (escl. anaplastici) 1 anno
Linfoma di Hodgkin >45 anni 5 anni
Leucemie Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età 5 anni
Certificazione e gestione dei dati

Se il cliente aveva precedentemente fornito informazioni sul proprio stato di salute relative a tali patologie, può inviare alla Compagnia o all’intermediario la certificazione medica che attesta il diritto all’oblio (Modello di Autocertificazione).

Una volta ricevuta la documentazione, la Compagnia:

  1. Cesserà l’utilizzo delle informazioni pregresse per la valutazione del rischio o la definizione delle condizioni contrattuali;
  2. Procederà alla cancellazione definitiva dei dati relativi alla patologia entro 30 giorni, senza alcun onere per il cliente.
Garanzie Legali

Qualsiasi clausola contrattuale in contrasto con le disposizioni della Legge n. 193/2023 è da considerarsi nulla. Tale nullità opera esclusivamente a vantaggio dell’assicurato e non compromette la validità del resto del contratto.